Messa in mora del debitore

La messa in mora del debitore è uno strumento a disposizione dei creditori che consente di sollecitare il pagamento di un debito scaduto. Un procedimento che non solo avvisa formalmente il debitore inadempiente, ma è anche in grado di interrompere i termini di prescrizione, permettendo così al creditore di mantenere il diritto di esigere il pagamento. 

Come funziona la messa in mora nel dettaglio? Scopriamolo subito, a partire da una definizione generale.

Messa in mora di un debitore

Cosa significa messa in mora?

Come anticipato in apertura, la messa in mora è un atto formale con cui il creditore richiede al debitore di adempiere a un obbligo di pagamento entro un termine specificato. Si tratta dunque di un avviso formale inviato quando il debitore è inadempiente e serve a interrompere i termini di prescrizione, stimolando il debitore a pagare spontaneamente per evitare ulteriori spese a suo carico.

Del resto, come stabilito dall’art. 1218 c.c.:

il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Detto questo, proviamo allora a fare un esempio concreto.

Ipotizziamo che Mario acquisti online un corso di lingua inglese a rate, impegnandosi a pagare la prima rata entro un mese e la seconda entro i successivi due mesi. Dopo aver pagato la prima rata, però, Mario non adempie al pagamento della seconda. Quali sono le conseguenze?

Il creditore può prima inviare una richiesta bonaria in lettera semplice o via telefono. A quel punto, se Mario dovesse continuare a non rispondere o a non pagare, il creditore può dunque precedere con la formale lettera di messa in mora tramite PEC o raccomandata AR. Qui andrà a specificare il contratto di acquisto del corso, un termine di quindici giorni per adempiere e l’avviso secondo cui, in caso di mancato pagamento, si procederà per vie legali. 

Richiesta di messa in mora

Come si fa e chi può redigerla?

La messa in mora può essere redatta dal creditore, nel momento in cui il debitore non adempie la prestazione oggetto dell’obbligazione. Per creditore, ovviamente, si può intendere sia una persona fisica che un’azienda.

In che modo viene redatta? Il procedimento, come anticipato, è abbastanza lineare. È necessario scrivere e inviare una lettera al debitore tramite PEC, o comunque raccomandata con ricevuta di ritorno. Qui va inserito innanzitutto il titolo per cui si procede, ovvero il motivo del debito, insieme al termine che si vuole assegnare al debitore per saldare il credito. Non solo. Alla lettera di messa in mora, è sempre meglio allegare il contratto di riferimento, fonte dell’obbligazione per il debitore. Certo è che affidarsi a una società specializzata in recupero crediti semplifica il processo, aumentandone la percentuale di efficacia.

Scendendo nei dettagli, la Corte d’Appello di Campobasso, nella sentenza del 19 gennaio 2022, n. 21, ha specificato che per la costituzione in mora del debitore non è necessario l’uso di formule solenni. È sufficiente che nella comunicazione venga espressa in modo inequivocabile la volontà di mettere in mora il debitore, indicando inoltre che se non adempirà nel termine indicato, si procederà con il decreto ingiuntivo

Cosa succede invece dopo la messa in mora del debitore?

Una volta inviata la messa in mora, possono verificarsi due scenari principali:

  • Il debitore adempie. Se il debitore effettua il pagamento entro il termine stabilito, la situazione si risolve senza ulteriori conseguenze.
  • Il debitore non adempie. Se invece il debitore non paga entro il termine, il creditore può intraprendere azioni legali per ottenere l’adempimento dell’obbligazione.
Lettera di debito

Diffida ad adempiere e messa in mora: quali sono le differenze?

Infine, ultimo punto. Diffida ad adempiere e messa in mora del debitore sono la stessa cosa?

La risposta è no.

Al contrario della messa in mora, la diffida ad adempiere, disciplinata dall’art. 1454 del codice civile, è un atto con cui una parte sollecita l’altra, inadempiente, a saldare il debito entro un termine congruo, specificando che, se il termine scade senza adempimento, il contratto sarà risolto. Il termine minimo è di quindici giorni, salvo accordi diversi tra le parti.

La differenza principale sta dunque nell’effetto giuridico. Mentre la messa in mora sollecita semplicemente l’adempimento, la diffida ad adempiere implica la risoluzione automatica del contratto se il debitore non adempie entro il termine stabilito.

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